Aspetti fiscali e legali dell’utilizzo delle gift card nelle manifestazioni a premi
E’ possibile utilizzare le gift card nelle manifestazioni a premi? Questa è la domanda che sempre più spesso i promotori si pongono al momento di elaborare il regolamento di concorsi e promozioni.
Per rispondere a questo quesito di natura prettamente legale è necessario per prima cosa definire cosa si intende a livello normativo per manifestazioni a premio.
Il DPR n. 430, 26 ottobre 2001 n. 430 (Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio) Stabilisce all’art.1 che per manifestazioni a premio sono da intendersi i concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, consistenti in promesse di premi al pubblico dirette a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi, comunque, fini anche in parte commerciali.
Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento sono considerati concorsi a premio le manifestazioni pubblicitarie in cui l’attribuzione dei premi offerti, ad uno o più partecipanti, anche senza alcuna condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi, dipende:
- dalla sorte;
- dall’aleatorietà;
- dall’abilità o da capacità personali dei concorrenti secondo modalità stabilite;
- dall’abilità o da capacità personali dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento;
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento sono considerate operazioni a premi le manifestazioni pubblicitarie che prevedono:
- le offerte a premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato qualitativo di prodotti o servizi e ne offrono la documentazione raccogliendo o consegnando un certo numero di prove documentali di acquisto, anche su supporto magnetico;
- le offerta di un regalo a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio.
L’art. 4 del Regolamento stabilisce quali sono i premi che possono essere messi in palio dal promotore della manifestazione e quelli tassativamente esclusi.
Tra i premi ammessi troviamo per l’appunto tutti i beni, servizi, sconti e documenti di legittimazione di cui all’Art. 2002 del Codice Civile, suscettibili di valutazione economica.
Tra i premi esclusi invece troviamo il denaro, i titoli di prestito pubblici e privati, i titoli azionari, le quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento, le polizze di assicurazione sulla vita.
Le gift card rientrano pertanto, secondo l’interpretazione della norma, nei premi ammessi dal Regolamento in quanto le stesse sono qualificate a tutti gli effetti, ai sensi dell’articolo 2002 del Codice Civile, come documenti di legittimazione, il cui fine è esclusivamente quello di identificare nel possessore l’avente diritto ad una prestazione presso un qualsiasi esercizio aderente al circuito.
Perché il documento di legittimazione possa essere considerato a tutti gli effetti una gift card occorre che non sia prevista la rimborsabilità del valore della carta né la relativa conversione in denaro e che sia ben identificato il numero di insegne o esercenti presso cui può essere spesa.
Se ne deduce quindi che è possibile utilizzare le gift card privative delle insegne nelle manifestazioni a premio, mentre non è possibile utilizzare per tali operazioni le card prepagate emesse dagli istituti di credito, in quanto le stesse sono qualificabili come danaro.
In merito al trattamento fiscale delle gift card nelle manifestazioni a premio ricordiamo:
- indetraibilità dell’iva assolta sui premi, ovvero il versamento dell’imposta sostitutiva pari al 20% del prezzo di acquisto degli stessi se il bene acquistato non è soggetto ad IVA, come nel caso delle gift card;
- Applicazione dell’eventuale ritenuta d’imposta del 25% con facoltà di rivalsa;
- Nel caso in cui il premio sia corrisposto a dipendenti, lavoratori autonomi, agenti e rappresentanti, si applica l’eventuale ritenuta prevista per ciascuna tipologia di reddito;
- Sono previsti limiti di valore dei premi al di sotto dei quali non è obbligatoria l’applicazione della ritenuta.
Credits Daniela Bruno e Roberto Brioschi – Studio CGP